Home > Interviste > La valutazione della capacità di testimoniare dei bambini. Intervista al prof. Camerini

Sempre più spesso gli esperti sono chiamati a assumere un ruolo importante, talvolta decisivo, nei procedimenti penali che coinvolgono bambini o adolescenti presunti vittime, e quindi testimoni, di violenze sessuali o gravi maltrattamenti. Periti, ausiliari del Giudice, consulenti del Pubblico Ministero o della difesa, si ritrovano così a dover cercare di conciliare il sapere psicologico con gli iter giudiziari ed i percorsi decisionali della giustizia.
Si tratta di un lavoro articolato e complesso dove, a differenza di altri casi giudiziari, quali la valutazione della capacità di intendere e di volere di un reo o del danno psichico conseguente un incidente, non è possibile valutare un evento dato a priori, poiché il “fatto” non è stato confessato o accertato, oppure non vi è una sussistenza fattuale di un atto lesivo. In generale, nella valutazione psicoforense, l’esperto, stante il fatto, è chiamato ad indagare la sussistenza di un quadro clinico nel periziando ed il suo legame causale con l’evento lesivo. Non è però così quando la valutazione psicoforense attiene un bambino presunta vittima di violenza, poiché è lo stesso periziato ad essere depositario della conoscenza del presunto fatto, cui darà consistenza attraverso la sua testimonianza. Il “fatto”, quindi, risulta ancora da stabilire ed il lavoro dell’esperto dovrebbe indirettamente contribuire alla sua individuazione. Questa prospettiva pone l’esperto in una posizione assai peculiare, mettendolo alle prese con quesiti che rimandano ad un evento virtuale, avvolto in un’incertezza che le sue risposte dovrebbero aiutare a dirimere.
Appare intuitivo come a questo riguardo si pongano una serie di problemi. Quali sono i quesiti che si possono o non si possono porre all’esperto, nel rispetto e nei limiti delle sue competenze? Sulla base di quali evidenze scientifiche l’esperto può sostenere le proprie affermazioni? Di quali contributi scientifici forniti dall’esperto il giudice deve tenere conto ed in quale misura? Qual è il confine che separa gli ambiti di conoscenza dell’esperto da quelli di stretta pertinenza del giudice?
A questi e ad altri fondamentali interrogativi abbiamo cercato di rispondere, intervistando uno dei massimi esperti italiani di psicologia della testimonianza in ambito infantile, il prof. Giovanni Battista Camerini. (dott. Giovanni Lopez)

Intervista al prof. Giovanni Battista Camerini, Neuropsichiatra infantile e Psichiatra, Docente di Psichiatria Forense dell’Età Evolutiva nei Master di II Livello delle Università di Padova, La Sapienza (Roma) e Pontificia Salesiana (Mestre). Ha pubblicato diversi libri, tra quali “La valutazione del danno psichico nell’infanzia e nell’adolescenza”, Giuffrè 2011 insieme a Sartori e Sabatello. Ha redatto, con Sarti, le Linee Guida in tema di abuso sul minore per la SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) – Erickson, 2007. Ha preso parte alla Consensus conference sul minore testimone contribuendo a redigere nel 2010 le Linee Guida Nazionali. Ha preso parte al gruppo di studio e di lavoro che ha redatto nel 2011 la carta di Noto III.

CameriniProf. Camerini, nei casi di violenza sessuale contro minori, spesso la vittima è anche l’unica fonte di prova, cosicché Pubblici Ministeri e Giudici risultano molto interessati ad acquisire pareri tecnici circa la validità di quelle dichiarazioni testimoniali. In che misura psicologi e psichiatri forensi possono rispondere a questa attesa?
Non esistono strumenti a disposizione di una seria scienza psicologica in grado di comprendere, e far comprendere al giudice, se il bambino abbia saputo distinguere la sincerità dall’insincerità o la verità dalla menzogna. Le asserzioni specialistiche a tale riguardo fanno nella grande maggioranza dei casi riferimento ad una pseudoscienza psicologica priva di una base epistemologica in quanto autoreferenziale (nella misura in cui non fa riferimento ad una valida “legge di copertura” ma solo all’esperienza personale dell’esperto) e rimanendo all’interno di una psicologia ingenua e non “falsificabile”, in nome della quale è lecito sostenere tutto ed il contrario di tutto. D’altro canto, possono facilmente essere formulate dall’esperto e proposte al giudice alcune equazioni fuorvianti, secondo le quali un soggetto viene ritenuto “credibile” per cui, automaticamente ed implicitamente, anche la sua narrazione rientra necessariamente nell’alveo della credibilità, assumendo surrettiziamente una qualifica in merito alla sua maggiore o minore veridicità. Questi slittamenti concettuali conducono ad una vera e propria invasione di campo, attraverso la quale l’esperto assume l’improprio ruolo di affiancamento al giudice nella determinazione dei fatti e nell’accertamento della responsabilità. Non bisogna attribuire all’esperto e ad un presunto “sapere” psicologico l’indebito potere di “validazione” di un portato dichiarativo, ovvero di attribuirsi una categoria di giudizio attinente l’attendibilità della prova .

Un vecchio adagio recita che “i bambini sono la bocca della verità”, ma quali elementi e caratteristiche fanno di un bambino o di un adolescente un testimone “buono” o “cattivo”?
Come riportato negli studi di autori come Ceci e Bruck, filmati di oltre 1000 bambini che raccontano “ricordi” sono stati mostrati ad un gruppo di avvocati, medici e assistenti sociali con la richiesta di identificare quelli reali. Il risultato è stato quanto mal deludente: gli esperti hanno individuato soltanto un terzo dei ricordi reali, un risultato inferiore a quello che si sarebbe ottenuto tirando a sorte. Le affermazioni relative ai bambini “bocca della verità” fanno riferimento alla cosiddetta “psicologia ingenua”, o folk psychology, che spesso purtroppo confluisce dal parere dell’”esperto” nel processo decisorio del giudice.
Per quanto riguarda l’età, bambini di 4-5 anni possono avere ricordi autobiografici specifici per eventi occorsi prima dei 3 anni, sotto forma di immagini visive e conoscenze concettuali, seppur poco dettagliate ed organizzate, la maggior parte delle quali poi non saranno ricordate da adulti. La possibilità di ricordare successivamente fatti avvenuti fra i 4 ed i 7 anni è via via maggiore, ma è solo a partire dai 8-10 anni che i ricordi cominciano ad acquisire strutturazione, contenuto e organizzazione simili a quelli dell’adulto.
Nella conservazione del ricordo, un ruolo chiave è svolto dalla ripetizione. Come regola generale, parlare di un determinato evento e pensare ad esso conferisce resistenza contro la dimenticanza. Allo stesso tempo la ripetizione è però un fattore di rischio di distorsione del ricordo e di formazione di possibili errori, che incorporati nel ricordo stesso e poi ripetuti, ne divengono parte integrante al punto da essere percepiti soggettivamente come veritieri. Non bisogna dimenticare che bambini “ricordano raccontando”, nel senso che costruiscono il ricordo attraverso la sua narrazione. In bambini fino a circa sei anni questa narrazione avviene di solito in collaborazione con un adulto, che può quindi influenzarne il contenuto. Nelle narrazioni successive di un evento, ciò che il bambino presenta come “ricordo” può essere influenzato non solo da ciò che egli ha narrato la volta precedente, ma anche da fattori esterni, dal parlarne ad esempio con coetanei o adulti, da informazioni o suggerimenti ricevuti, ecc.. Da qui l’importanza della prima dichiarazione e della modalità con cui viene assunta.

Con riferimento all’art. 196 c.p.p., che norma le verifiche dell’idoneità testimoniale, si può stabilire un’età cronologica e/o mentale, o comunque una condizione clinica, date le quali non è opportuno procedere all’ascolto testimoniale di un minore?
Esiste una fascia d’età critica per il ricordo nella quale agisce la cosiddetta amnesia infantile. Questa si definisce come l’incapacità di ricordare, negli anni successivi, eventi autobiografici avvenuti prima di una soglia che la letteratura colloca tra i 2.5 e i 3 anni di età. Il fenomeno oggi viene attribuito alla gradualità di sviluppo del cervello e delle competenze cognitive e linguistiche del bambino. I bambini piccoli sono capaci di avere ricordi di esperienze precedenti che si manifestano in termini di apprendimento comportamentale, percettivo ed emozionale. Questo genere di ricordi costituisce quella che viene chiamata memoria implicita, nel senso che quando questi ricordi vengono richiamati non sono accompagnati dalla sensazione interna di star ricordando qualcosa: la memoria implicita è mediata da regioni cerebrali che non richiedono la partecipazione della coscienza necessaria per i processi di immagazzinamento e recupero del ricordo. Si tratta di una forma di memoria che non è né cosciente né verbalizzata, diversamente dalla memoria esplicita, cosciente e verbalizzabile, che costituisce la storia autobiografica del soggetto. Essendo la testimonianza legata alle conoscenze “dichiarative”, ovvero esplicitabili verbalmente, si pone il problema della consistenza e, in termini giuridici, dell’affidabilità delle rievocazione di esperienze vissute in questa fascia di età. Sarebbe opportuno fissare a tre o quattro anni il limite al di sopra del quale collocare le esperienze che possono essere oggetto di testimonianza da parte del soggetto.

Oltre alla qualità della testimonianza, spesso sono oggetto di incarico peritale gli effetti che l’eventuale violenza sessuale potrebbe aver prodotto sul comportamento del minore. Quali valutazioni dovrebbe svolgere e quali conclusioni dovrebbe trarre l’esperto che rilevasse una sindrome da traumatizzazione nel bambino? E se non la rileva?
Su questo punto è necessario essere chiari una volta per tutte e ribadire l’inconsistenza scientifica e l’illusorietà della nozione di “indicatore di abuso”, come si sottolinea in tutte le linee guida nazionali ed internazionali. Nonostante questo, il costrutto continua a sopravvivere nei quesiti posti all’esperto e spesso addirittura nelle sentenze dei giudici. Le evidenze scientifiche non consentono di identificare quadri clinici riconducibili a specifica esperienza di vittimizzazione, né ritenere alcun sintomo prova di un’esperienza di vittimizzazione o “indicatore” di specifico traumatismo. In definitiva, non è scientificamente corretto inferire dalla esistenza di sintomi psichici e/o comportamentali, pur rigorosamente accertati, la sussistenza di uno specifico evento traumatico. Analogo stupore scaturisce dalla disinvoltura con cui vengono maneggiate, in ambito giudiziario, le nozioni di “trauma” e di “Disturbo Post-Traumatico da Stress”: appare eccessiva e fuorviante la facilità con cui si cerca di individuare ed enucleare segnali di presunta natura post-traumatica, spesso sprovvisti di qualsivoglia valore clinico e non identificabili quindi come veri e propri “sintomi”, procedendo ad un’indebita inversione del nesso di causa: si cerca di individuare un evento (il “fatto”) a partire dagli esiti che si presume esso abbia prodotto, in spregio alla legge della multifattorialità del disturbo psichico.

È parere diffuso che si debbano evitare ascolti testimoniali ripetuti del bambino, per limitarne lo stress e non alterarne il ricordo. Alcuni autori sostengono però che ascoltare più volte il minore, purché con tecniche e modalità idonee, favorisca la corretta e completa rievocazione del ricordo. Qual è il suo parere e quali sono le modalità corrette di ascolto?
Ho fatto parte di un gruppo di lavoro che ha elaborato per la Questura di Roma le Linee Guida per l’ascolto del minore testimone. In esse si raccomanda che l’audizione avvenga il più tempestivamente possibile, ovvero subito dopo l’avvenuta segnalazione. Tale modalità garantisce la tutela del bambino nei termini sia di rendere l’ascolto il meno stressante possibile, sia di raccogliere la testimonianza secondo modalità metodi e procedure efficaci e corrette, in modo che venga ridotto il numero delle interviste ed evitando fenomeni di rielaborazione e di contaminazione. Per i fenomeni legati alla memoria infantile ai quali ho fatto riferimento prima, esiste un elevato rischio che la ripetizione delle interviste introduca elementi spuri. Come recita una nota sentenza della Cassazione, “E’ sperimentalmente dimostrato che un bambino, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della domanda…In sintesi, l’adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo. Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano la risposta o che trasmettano notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico.”

La nota e disastrosa vicenda psico-forense di Rignano Flaminio ha evidenziato i rischi di errore nelle valutazioni testimoniali di minori, oltreché la mancanza di preparazione specifica rispetto al fenomeno delle cosiddette “contaminazioni a reticolo”. Esistono fonti di errore ricorrenti in questo tipo di valutazioni? Quali sono e da cosa dipendono?
Ciò che è avvenuto a Rignano Flaminio rasenta l’incredibile, considerando i gravissimi errori compiuti sia nella fase di raccolta delle testimonianze, sia nella loro valutazione. Né gli inquirenti né, ciò che è ancor più grave, i periti hanno mostrato di conoscere e di riconoscere il fenomeno noto come “dichiarazioni a reticolo”, le latticed allegations ben note in letteratura a partire dal famoso caso Mc Martin avvenuto negli Stati Uniti negli anni ’70 e che si sviluppano all’interno di comunità educative e scolastiche, secondo meccanismi di suggestione e di narrazione collettiva. Sia negli Stati Uniti sia in Gran Bretagna, tra gli anni ottanta e novanta, si è assistito a vere e proprie “epidemie” durate alcuni anni (ad ondate, con comparsa e scomparsa improvvisa) di accuse relative ad abusi sessuali compiuti secondo modalità rituali da parte di insegnanti (di solito femmine) delle scuole materne ed elementari. Nessun riscontro è mai stato trovato in merito a queste accuse. Analoghi casi si sono verificati in Italia negli ultimi quindici anni a Brescia, a Vallo della Lucania, a Bergamo, in Piemonte, nella Bassa Modenese. Non solo possono essere fonte di suggestione per i bambini le conversazioni tra bambini e le forze di polizia, ma anche quelle tra i bambini e i loro genitori. Più la narrazione è ripetuta, più stabile diventa il ricordo indotto. Più lunga l’attività investigativa, più suggestive le tecniche usate, maggiore è la possibilità che il bambino descriva eventi mai accaduti e consolidi i ricordi spuri. La conseguenza è che questi ricordi diventano reali nel senso che il bambino li accetta come valide rievocazioni di eventi veri accaduti in passato.
Il caso di Rignano è stato molto costoso, in tutti i sensi: affettivo, di sofferenza delle famiglie e dei bambini, di vite “distrutte” come quelle degli accusati ora assolti perché “…il fatto non sussiste”. Da un accertamento non adeguato iniziale è nato il rumore mediatico ma anche la difficoltà a districarsi tra le motivate angosce delle persone e la fragilità dei dati obiettivi raccolti.

A suo parere, quali sono le conoscenze e le esperienze minime che uno psicologo o uno psichiatra, che vogliano cimentarsi in valutazioni peritali inerenti casi di violenza sessuale contro minori, devono necessariamente possedere?
Attenzione: lo psicologo e lo psichiatra possono valutare unicamente l’idoneità testimoniale di un minore, generica e specifica, ma non certo la “violenza sessuale”, la quale rappresenta un fatto il cui accertamento è di esclusiva pertinenza del giudice. Come indicano le Linee Guida Nazionali redatte al termine della consensus conference sul minore testimone, gli esperti chiamati a svolgere ruolo di perito/consulente devono mostrare di aver utilizzato metodologie e criteri in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche, così come attestate dalla più accreditata letteratura in argomento, distinguendoli da opinioni ed esperienze personali. E’ metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben definita e confrontabile, basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata – laddove possibile – su tecniche ripetibili e controllabili. L’esperto coinvolto in un accertamento tecnico deve essere in grado di dimostrare la specifica competenza in tema, da intendersi sia come conoscenza delle fondamenta scientifiche delle diverse discipline coinvolte sia dei criteri di riferimento giuridici. Deve essere inoltre in grado di produrre notizia documentata sulla sua specifica esperienza in ambito forense, sul suo curriculum formativo nel settore e su quello scientifico, incluse le eventuali pubblicazioni sull’argomento.
La nota sentenza Daubert negli Stati Uniti (1993), i cui principi sono stati più recentemente ribaditi nella nostra giurisprudenza dalla sentenza Cozzini, stabiliva come debbano accompagnarsi alla competenza decisionale del giudice alcuni elementari canoni di verifica epistemologica relativi al contributo dell’esperto ed ai suoi standard minimi di qualità: la verificabilità e la falsificabilità della teoria, il controllo della comunità scientifica e la generale accettazione della teoria stessa.

Disegni spontanei, test proiettivi, test di livello, questionari di assessment, bambole anatomiche, registrazione delle attività peritali, indagini pediatriche e scolastiche, teorie di riferimento, ascolto del presunto reo, ecc… Quali strumenti conferiscono validità scientifica ad una perizia inerente un presunto caso di violenza sessuale contro un minore e quali, invece, la destituiscono di questo fondamento?
Per quanto riguarda l’idoneità generica, primario obiettivo di ogni accertamento in tema di deve essere quello di valutare l’attitudine del bambino a comprendere le domande poste dall’esaminatore, a ricordare gli eventi oggetto della testimonianza e ad esprimerli in forma verbale in relazione alla complessità dell’evento. L’accertamento dove comprendere l’esame della capacità cognitiva generale, della capacità di comprendere il linguaggio verbale ed i significati connessi, della memoria autobiografica, della capacità, commisurata all’età, di discriminare realtà da fantasia, verosimile da non verosimile, assurdo da plausibile, della capacità discriminatoria ed interpretativa di stati mentali propri o altrui, del livello di suggestionabilità. In tema d’idoneità specifica, l’esperto dovrà descrivere (senza ovviamente potere effettuare alcuna “misurazione”) l’eventuale presenza di fattori potenzialmente suggestivi esterni (conversazioni con altre persone dotate di una specifica influenza, interviste in ambito giudiziario condotte secondo modalità insistenti, invasive o comunque scorrette) o interni, attinenti il piano motivazionale (vantaggi secondari connessi all’accusa).
Questi sono gli unici ambiti in cui l’esperto è tenuto ad esprimere il proprio parere. I test proiettivi, inclusimi disegni, possono fornire utili indicazioni in merito a struttura di personalità del minore, assetto relazionale ed eventuali disturbi psicopatologici, ma non sono in grado di fornire alcuna indicazione né sulla “validità” delle dichiarazioni rese da un minore, né sulla presenza di “tracce” o di “segni” indicativi di un avvenuto abuso. L’esperto dovrà sempre esplicitare il quadro teorico di riferimento, quali parti della valutazione del test sono il frutto di codifiche riconosciute e standardizzate e quali invece il frutto di ipotesi interpretative. Diversamente, si rischia di sottoporre al giudice pareri fondati su quella che in inglese si suole definire junk science, o pesudoscienza.

Una domanda che interesserà gli esperti: le linee guida della Consensus Conference in materia di valutazione della competenza testimonianza dei minori hanno di fatto destituito di validità uno strumento molto “in voga” fino a pochissimi anni fa, quale la Statement Validity Analysis. Perché? E c’è qualcosa da conservare di quell’esperienza?
Le valutazioni di cui abbiamo parlato concernono il soggetto testimone, ovvero il minore. All’esperto tuttavia vengono in molti caso delegate funzioni inerenti un’analisi valutativa psicologica non solo del soggetto, bensì della testimonianza che egli ha prodotta. L’interesse si sposta quindi dalle capacità del soggetto alle caratteristiche del testo, assumendo scopi e valenza del tutto diverse. Se infatti si volesse rimanere nel rigoroso ambito della “idoneità” a rendere testimonianza come individuato dall’art. 196 c.p.p., oggetto dell’accertamento tecnico dovrebbe limitarsi ad essere una verifica di carattere strettamente psicologico sul possesso delle qualità psichiche necessarie per potere svolgere l’ufficio del testimone. Sul piano dell’oggetto della consulenza andrebbe chiarito infatti se oggetto della expertise debba riguardare la “testimonianza” (ossia la narrazione intesa come testo della dichiarazione) oppure il “testimone”. Innanzitutto è questione certamente giuridica (ma che forse esce dall’alveo dell’art. 196 c.p.p.) stabilire se può essere fatto oggetto di accertamento tecnico il testo di una narrazione. Inoltre sorge un problema di metodo: il tecnico è infatti o no in possesso di strumenti che siano in grado di stabilire se la struttura narrativa di una dichiarazione sia o meno corrispondente al vero? La risposta è debole: esistono sì in letteratura strumenti (come la CBCA o il Reality Monitoring) che si prefiggono tale scopo, ma certamente sono ben lungi dall’avere raggiunto un grado di consolidamento scientifico da potere essere considerate strumenti affidabili. Si tratta di strumenti che potranno, tutt’al più, fornire al giudice un parere inerente il profilo qualitativo di un portato dichiarativo, non essendo in grado tale parere di includere, sulla base di attendibili riscontri scientificamente fondati, alcun giudizio inerente la sua veridicità/validità.

Chi ha esperienza di valutazione psico-forense in casi di presunte violenze sessuali contro bambini ed adolescenti sa che, ancor oggi nel nostro Paese, esistono casi di padri condannati e di figli allontanati anche sulla base di perizie di dubbia validità. Qual è lo sforzo che psicologia e psichiatria forense e la magistratura devono ancora compiere per eliminare questa aberrazione?
Il problema delle denunce infondate di abuso sessuale nelle separazioni conflittuali rappresenta una vera e propria piaga sociale della quale l’ordinamento giudiziario sembra mostrare consapevolezza solo da poco tempo, a differenza di quanto avvenuto ormai da un ventennio negli Stati Uniti. Si sta diffondendo invece, tra molti operatori impegnati nel settore, il convincimento che il diverso statuto acquisito dalla rappresentazione sociale dell’abuso sessuale si leghi anche ad una sua dimensione “mitologica”, connessa ad un fiorire di fantasie, individuali e collettive. Ciò vale, soprattutto, nel caso dell’abuso intrafamiliare, in cui le denunce di abuso nascono spesso da situazioni conflittuali, emotivamente coinvolgenti, e che coinvolgono pervasivamente i figli. Un genitore offeso e/o arrabbiato, incapace di gestire i propri bisogni affettivi verso il partner, può produrre fantasie a sfondo sessuale come segno di disagio, come tentativo di comunicazione, come richiesta di aiuto: lo sfondo famigliare favorisce un intreccio di fantasie. Queste dinamiche sociale e familiari possono giustificare il significativo aumento delle denunce di abuso sessuale, principalmente all’interno delle mura domestiche, spesso sospese tra esagerazione, fantasia e manipolazione. A partire dall’enfasi attribuita al problema, non va dimenticata l’importanza che assumono gli operatori a diverso titolo coinvolti nelle vicende di presunto abuso sessuale, inclusi i Centri specializzati, dove esistono. Tutti questi interventi si svolgono spesso in maniera intempestiva, ridondante e non coordinata, con conseguenze negative sia sulla salute psichica dei minori coinvolti, sia sulla possibilità di pervenire ad un corretto accertamento dei fatti. Un Autore come Jones ha descritto i “danni iatrogeni” (Iatrogenic Harm) legati alle situazioni di abuso vero o presunto: gli interventi professionali troppo zelanti, capaci di produrre effetti controproducenti sui bambini e sulle loro famiglie; le interviste ripetute alle presunte vittime, specie se effettuate da intervistatori diversi, animati dal pregiudizio che determinati eventi si siano effettivamente verificati; ripetuti esami fisici; allontanamenti dall’ambiente famigliare, che possono indurre nei bambini sentimenti di colpa e di responsabilità; eccessive restrizioni riguardanti le visite da parte dei propri famigliari; coinvolgimento giudiziario e relative procedure di accertamento; ipertrattamento, specie quando una terapia viene proposta e continuata anche in assenza di esiti positivi apprezzabili; affidamento extrafamiliare non sufficientemente sorretto da adeguate modalità di contatto con la propria famiglia. Questi aspetti impongono una profonda revisione delle procedure in cui i bambini vengono coinvolti e di cui rischiano spesso di rimanere vittime. Come hanno scritto due illustri psicoanalisti, Fonagy e Sandler, “…è più probabile che conduca a risultati dannosi l’identificare un abuso nei casi dubbi piuttosto che non identificarlo nei casi effettivi”.


Letture consigliate dal prof. Camerini

– MAZZONI, ROTRINQUEZ, La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffré Edit, 2012.
– CODOGNOTTO, MAGRO, La testimonianza del minore, Maggioli Editore, 2012.
– CARPONI, ROSSI, Perizia e consulenza in caso di abuso sessuale sui minori, Giuffré Editore, 2012.

Poni le tue domande allla prof.ssa Cavedon inoltrandole all’indirizzo: conloquia@lacasadinilla.it

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